Beneficiario effettivo e royalties: la cassazione esige una verifica sostanziale, non apodittica

Con la sentenza n. 11744/26, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di beneficiario effettivo ai fini dell’applicazione dei benefici convenzionali previsti per le royalties.

La Corte ha ribadito che l’accertamento di tale qualifica non può fondarsi sul mero riversamento dei canoni a terzi, ma richiede una rigorosa verifica dei test elaborati dalla giurisprudenza in tema di interessi transfrontalieri, ritenuti applicabili anche alle royalties: il substantive business activity test, il business purpose test e il dominion test. La controversia riguardava il recupero delle ritenute relative a royalties corrisposte da una società italiana a una società lussemburghese.

L’Amministrazione finanziaria aveva escluso l’applicazione dell’art. 12 della Convenzione Italia-Lussemburgo, qualificando la percettrice quale mera conduit company e applicando la ritenuta interna del 30% in luogo di quella convenzionale del 10%. Tale impostazione era stata condivisa dalla CTR Lombardia.

Tuttavia, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva omesso un adeguato esame degli elementi richiamati e la corretta applicazione dei tre test, in particolare del dominion test, volto ad accertare l’effettiva disponibilità dei flussi reddituali.

La Corte ha infine ribadito che l’onere di dimostrare la sussistenza sostanziale della qualifica di beneficiario effettivo grava sul contribuente.

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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di giugno 2026 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.

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