Consulenza tributaria e tax compliance

Call off stock: condizioni di accesso al regime

La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, mediante l’introduzione del nuovo articolo 17-bis nella Direttiva 2006/112/CE, regola ai fini IVA il funzionamento del contratto di call off stock, che permette ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro di poter trasferire beni in un deposito sito in altro Stato membro senza dover ivi disporre di un numero di identificazione IVA. Tale facoltà, che rappresenta una significativa semplificazione nell’ambito del commercio internazionale, viene concessa a condizione tra l’altro che, alla data del trasferimento dei beni, l’acquirente sia già noto al fornitore e che i beni vengano prelevati dal deposito entro 12 mesi dalla data della loro immissione. Il mancato rispetto delle suddette condizioni, come ad esempio la cessione dei beni ad un soggetto diverso rispetto all’acquirente originariamente designato, comporta la decadenza dal regime e di conseguenza la necessità da parte del fornitore dei beni di doversi identificare ai fini IVA o di nominare un rappresentante fiscale nello Stato di trasferimento degli stessi.

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