Cessione d'azienda con sconto Ires
È deducibile ai fini Ires la maggiore imposta di registro versata dal contribuente in pendenza di giudizio a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda di un’operazione di conferimento e successiva cessione delle quote della conferitaria. Al contrario, la maggiore imposta di registro pagata non è deducibile ai fini Irap.
È quanto si legge in un’inedita risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa, all’istanza di interpello presentata da una società non Ias adopter, in merito al trattamento applicabile all’imposta di registro e ai relativi interessi corrisposti a seguito della suddetta riqualificazione.
Nel caso di specie, l’istante aveva impugnato gli avvisi di liquidazione delle maggiori imposte richieste dall’Ufficio presso la competente Ctp, che aveva rigettato il ricorso. Intenzionata a proseguire l’iter giudiziario, avvalendosi della possibilità di presentare appello, la società, cessati gli effetti della sospensione giudiziale, aveva, però, dovuto pagare quanto richiesto, contabilizzando gli oneri sostenuti nella voce «E21-Oneri straordinari» del conto economico dell’esercizio 2013.
Quindi veniva a chiedere quale era il trattamento da riservare ai fini Ires ed Irap alle imposte pagate e ai relativi interessi.
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