Cessioni di tablet PC e laptop: possibili eccezioni all’applicazione del reverse charge
Il presente lavoro prende le mosse dal regime IVA applicabile alle cessioni di tablet PC e laptop a seguito delle modifiche apportate all’art. 17 del decreto IVA dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2016, n. 24 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016. La novella legislativa del 2016 ha esteso l’applicazione del meccanismo del reverse charge (o inversione contabile) alle cessioni di tablet PC e laptop indipendentemente dalla fase di commercializzazione. L’Amministrazione finanziaria ne ha invece ristretto l’ambito di applicazione alle fasi che precedono il commercio al dettaglio, come aveva fatto per le cessioni di telefoni cellulari, con l’intento di sollevare i commercianti al minuto dal gravoso onere derivante dall’applicazione di siffatto meccanismo, vista anche la frequenza delle vendite nei confronti di clienti, soggetti passivi IVA. Ma come deve essere applicata l’IVA qualora la cessione dei dispositivi in parola sia effettuata unitamente alla fornitura del traffico dati? La cessione può essere considerata accessoria alla fornitura del servizio e, quindi, esclusa dal meccanismo del reverse charge? È questa la domanda a cui l’articolo cercherà di dare risposta, dopo un breve excursus normativo e delle possibili interpretazioni della norma.
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