Composizione negoziata: incompatibilità con lo stato di Liquidazione dell’impresa che ne chiede l’apertura
Con la presente sentenza la Corte di Appello di Firenze si esprime sulla infondatezza del reclamo proposto da una Società che, a seguito di esito negativo della Composizione Negoziata della crisi di impresa, ha visto aprirsi la Liquidazione giudiziale chiesta dal PM e pendente prima della richiesta di nomina dell’Esperto.
La Reclamante ha fondato il reclamo su due motivi.
Nel primo la Società ritiene che il primo giudice abbia errato ritenendo che solo la concessione di misure protettive domandate nella Composizione Negoziata siano idonee a precludere l'apertura della Liquidazione giudiziale. In particolare, la Società sostiene che non vi sia necessità di chiedere misure protettive se non vi sono azioni di creditori da inibire, parificando la presentazione di istanza di Liquidazione giudiziale del P.M. all'azione dei creditori.
Inoltre la Società ha sostenuto che, in caso di pendenza di istanza di apertura della Liquidazione giudiziale e contemporanea apertura della Composizione Negoziata della crisi, trova applicazione l'articolo 7 CCII dove, al comma 2, è previsto che si debba procedere alla trattazione della procedura alternativa rispetto alla Liquidazione giudiziale.
Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Ristrutturazione e Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.
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