Sulla riapertura del fallimento: compatibilità tra gli artt. 10 e 121 l. fall.

È possibile riaprire il fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese?

La Corte d’appello di Milano affronta la questione del (solo) presunto contrasto tra l’art. 121 l. fall., che consente la riapertura del fallimento entro cinque anni dal decreto di chiusura della procedura, e l’art. 10 l. fall., a norma del quale il fallimento può dichiararsi entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. La sostanziale sovrapponibilità delle norme in tema di riapertura previste dalla Legge Fallimentare (in caso di fallimento) e dal Codice della Crisi (in caso di liquidazione giudiziale) rendono attuali anche nella vigenza del Codice della Crisi le soluzioni prospettate dalla Corte d’appello nella pronuncia commentata.

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