Beneficiario effettivo: l’onere della prova è in capo all’Amministrazione finanziaria

La Corte di Giustizia di II grado dell’Emilia-Romagna, con la sentenza 2 ottobre 2023, n. 929, ha affermato che quando l’Agenzia delle Entrate contesti l’applicazione di una ritenuta ridotta prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per difetto della qualità di beneficiario effettivo in capo al percettore, è lo stesso ente impositore a dover provare la mancanza di tale requisito. La pronuncia si pone coraggiosamente in antitesi ad un orientamento di legittimità, ma in linea con altri autorevoli arresti di merito che hanno valorizzato il nuovo riparto dell’onere probatorio ex art. 7, c. 5-bis, d.lgs. 546/92.

Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Fiscalità Internazionale, a cui si rimanda per il testo integrale.

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