Concordato con riserva: deposito della domanda in assenza di previa deliberazione dell’organo sociale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20725 del 4 settembre 2017, ha affermato che: “ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., le formalità di cui all’art. 152 l.fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta”.
Il provvedimento in commento si pone nel solco del dibattito sorto tra coloro che ritengono che sia necessaria la previa delibera degli amministratori della società, risultante da verbale notarile depositata e iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 del codice civile, già al momento della presentazione della domanda di concordato e coloro che, invece, reputano che tale deliberazione ricorra solo al momento -successivo - della presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l.fall.
Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata e il suo amministratore unico ricorrevano in Cassazione ritenendo l’illegittimità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello con cui era stato rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto inammissibile la domanda di concordato preventivo in bianco presentata dalla società debitrice in quanto depositata senza dar prova della preventiva deliberazione ai sensi dell’art. 152 l.fall. dell’amministratore unico.
I ricorrenti sostenevano che tale formalità non fosse necessaria al fine della proposizione della mera domanda di concordato in bianco, ma soltanto al successivo momento del deposito della proposta, del piano
e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l.fall.
La Suprema Corte, pur dando atto dei contrastanti orientamenti in materia, si allinea alle recenti pronunce di legittimità cassando la sentenza oggetto di gravame e rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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