Crisi d'impresa

Concordato e scioglimento dei contratti pendenti: i criteri guida per l’autorizzazione

Il Tribunale di Monza con sentenza del 25 gennaio 2017 ha affermato che: “la prospettiva nella quale va inquadrato lo strumento introdotto dal legislatore con l’art. 169-bis l. fall. non appartiene alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto. Poiché non si tratta comunque di un mero diritto potestativo del debitore, il Giudice investito dell’istanza è tenuto a sentire la controparte ed a valutare l’entità nel caso concreto del sacrificio che subirebbe il contraente in bonis anche in relazione all’entità dell’indennizzo quantificato nell’istanza stessa ed a verificare che tale beneficio non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che dallo scioglimento o dalla sospensione ritraggono il debitore e i creditori concordatari”.

Nel caso di specie, una società italiana in concordato preventivo chiedeva di essere autorizzata ex art. 169-bis l. fall. allo scioglimento di alcuni contratti di distribuzione e produzione stipulati con un’azienda tedesca e rientranti nel perimetro di un affitto di ramo d’azienda concluso tra la società in concordato e una terza società. La società tedesca, nonostante il parere favorevole dei Commissari e il riconoscimento di un equo indennizzo, si opponeva allo scioglimento [chiedendo a) il rigetto della domanda attorea, nonché b) la sospensione del giudizio ex art. 7, comma 3, L. n. 218/1995 in attesa che il Giudice tedesco si pronunciasse in merito all’accertamento di presunti inadempimenti della società italiana rispetto ai contratti oggetto dell’istanza ex art. 169-bis l. fall.]. Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Monza autorizzava lo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. non ritenendo fondate le eccezioni svolte dal resistente.

Il Tribunale, in particolare, ha individuato limiti e caratteristiche dell’art. 169-bis l. fall. come modificato dall’art. 8 D.L. n. 83/2015 convertito in L. n. 132/2015.

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