Contenzioso tributario

Criteri di valutazione per la proposta di transazione fiscale

Sono stati fissati i criteri di valutazione della proposta di transazione fiscale, raccomandando la puntuale motivazione dell'eventuale giudizio di inattendibilità o insostenibilità e la relativa comunicazione al contribuente, al fine di avviare il contraddittorio.

La possibilità di omologa senza il voto determinante dell'AE

L'art. 3 c. 1 bis DL 125/2020 conv. in L. 159/2020, ha modificato gli artt. 180 c. 4, 182 bis c. 4 e 182 ter cc. 1 e 5 RD 267/42 (legge fallimentare). Entrato in vigore il 3 dicembre 2020, prevede che il tribunale può omologare i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione contenenti una proposta di transazione fiscale anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria quando:

  • il voto dell'AE è determinante per l'approvazione del concordato o dell'accordo;
  • la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione.

I criteri per l'espressione del voto dell'AE

Nella terza parte della circolare in commento vengono date istruzioni agli Uffici riguardo la valutazione della proposta di transazione fiscale.

In primo luogo viene chiarito che il voto positivo dell'AE è subordinato:

  • al rispetto del divieto del trattamento deteriore dell'erario;
  • alla verifica della maggior convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quest'ultimo aspetto deve essere valutato facendo riferimento al piano attestato dal professionista indipendente e, nel concordato preventivo, anche al parere favorevole del Commissario Giudiziale, che fanno presumere la convenienza della proposta dell'imprenditore.

Obblighi dell'Ufficio in caso di giudizio di inattendibilità o insostenibilità

L'AE può però superare tale presunzione attraverso una puntuale motivazione, in cui vengano individuati analiticamente i dati, le ipotesi e le prospettazioni non ritenuti attendibili, avviando tempestivamente il contradditorio con il contribuente, al fine di esaminare gli elementi di criticità individuati. In tal senso l'AE può, altresì, far valere la mancanza di indipendenza del professionista attestatore.

Di particolare interesse risulta il passaggio in cui viene precisato che l'Ufficio, a titolo esemplificativo:

  • nel valutare il valore di realizzo dei beni immobili non deve limitarsi ai soli valori OMI;
  • se ritiene inattendibili le previsioni contenute nella relazione, deve garantire un adeguato contraddittorio, facendo riferimento anche agli studi di associazioni di categoria, dando la possibilità al contribuente di provare la fondatezza delle previsioni attraverso prove documentali;
  • deve valutare i dati non puntuali (es. tasso attualizzazione cash flow atteso), considerando se essi si collocano o meno in un intervallo attendibile.

Il comportamento del contribuente

La circolare si sofferma anche sulla valutazione del comportamento del contribuente, premettendo che in genere esso si pone su un piano diverso rispetto alla proposta attestata. Il giudizio dell'AE viene influenzato negativamente da:

  • una presenza di attività distrattive o decettive (cessione di asset aziendali a soggetti correlati, compimento di atti liberali, utilizzo di fatture inesistenti), in quanto possono determinare una sottostima delle passività ed una sovrastima delle attività;
  • una sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali;
  • la partecipazione a frodi.

In quest'ultimo caso, ritenuto peraltro di particolare offensività nei riguardi degli interessi erariali, il vaglio dell'Ufficio trascende la mera valutazione di convenienza economica della proposta per evitare che la sua realizzazione diventi occasione per riciclare quanto ottenuto per mezzo del meccanismo fraudolento.

L'apporto di finanza esterna, normalmente, rafforza la convenienza della proposta di transazione fiscale. Effetto opposto si ha nel caso in cui il contribuente abbia partecipato a schemi fraudolenti e la finanza esterna provenga dall'estero, laddove la sua origine non sia adeguatamente documentata.

Valutazione della dilazione del debito e della percentuale di ristoro

Quanto alla dilazione del debito tributario, deve essere valutata con riferimento alle specificità dell'attività aziendale svolta dal contribuente, senza fermarsi alla circostanza che un piano articolato su un maggiore orizzonte temporale risulta di difficile valutazione. Le dilazioni temporali possono poi essere funzionali a rendere il piano concretamente realizzabile.

Inoltre, non viene individuata una percentuale minima di ristoro del debito tributario idonea a rendere il piano accettabile: l'Ufficio è infatti tenuto a considerare la situazione concreta.

Il piano può anche prevedere un trattamento deteriore per l'Erario, a condizione che ciò sia funzionale ad assicurare un trattamento privilegiato ai creditori strategici dell'impresa, ossia quei soggetti il cui rapporto con l'impresa è imprescindibile ai fini della conservazione della continuità aziendale. La strategicità del creditore deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi e non meramente asserita e le pattuizioni con esso, specie se parte correlata, devono rispettare le normali logiche di mercato.

Circ. AE 29 dicembre 2020 n. 34/E


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