Subholding pura e beneficiario effettivo di interessi alla luce della direttiva 2003/49: un binomio possibile (nota a Cass. n. 14756 del 2020)
Con la sentenza n.14756/2020 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che una subholding pura interposta in un flusso di interessi non deve essere necessariamente considerata una società conduit, con conseguente impossibilità di beneficiare del regime agevolativo di esenzione da ritenuta previsto dalla direttiva 2003/49. Il riconoscimento della qualifica di beneficiario effettivo consegue al soddisfacimento delle seguenti condizioni: (i) effettiva esistenza e svolgimento di un'effettiva attività economica; (ii) libera disponibilità degli interessi percepiti; e (iii) presenza di valide ragioni extrafiscali che giustifichino la sua interposizione.
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