É quanto dispone l’art. 7-quater, comma 32, introdotto dalla legge n. 225/2016, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017. Intervenendo sulla formulazione dell’art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, il legislatore ha innalzato l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia, che passa da 15.000 a 30.000 euro.
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