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Dichiarazioni dei redditi: come rimediare all’omessa presentazione

Entro il 30 settembre dovevano essere presentate le dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, il contribuente che non abbia provveduto entro tale termine, ha ancora tempo e modo per rimediare. Infatti, anche dopo la scadenza del termine ordinario per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, il contribuente ha la possibilità di inviare il modello entro 90 giorni (dichiarazione tardiva) ovvero anche oltre tale termine, corrispondendo le sanzioni dovute e - se del caso - anche le imposte non versate.

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi. Laddove entro tale data il contribuente non abbia provveduto alla trasmissione telematica della dichiarazione, lo stesso più regolarizzare l’omissione.

L’omessa presentazione della dichiarazione si realizza nei seguenti casi:
- mancata presentazione della dichiarazione;
- presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine fissato per l’invio

Secondo quanto previsto dall’art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 158/2015 e vigente dal 1° gennaio 2016, la sanzione applicabile varia a seconda che sia o meno dovuta l’imposta:

- dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro;
- da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo si applica una sanzione amministrativa:

- da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
- da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte.

Nota bene

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo. In tal caso, dalla dichiarazione tardiva potrà risultare un’imposta dichiarata e non versata, sanzionabile mediante l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997:

- sanzione base: 30% dell’importo non versato;
- sanzione ridotta: 15% se il versamento dell’importo dovuto avviene entro 90 giorni.

Pertanto:
- per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione è quella del 15%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (come attualmente previsto);
- per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%;
- per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.
Inoltre, nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione è ammessa la possibilità di fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

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