Transfer pricing adjustment: quando assumono rilevanza ai fini IVA?

Non assume rilevanza ai fini IVA l’adeguamento del prezzo di trasferimento laddove lo stesso non rappresenti il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi, ma sia esclusivamente finalizzato all’ottenimento di un margine di profitto precedentemente stabilito sulla rivendita di veicoli. È questo statuito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-603/24, depositata il 13 maggio 2026, esaminando il caso Stellantis Portugal.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Riforma Fiscale, a cui si rimanda per il testo integrale.

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