D.l. 3 maggio 2016, n. 59 - disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali
Il D.L. 59/2016 ha introdotto nuove misure volte ad agevolare la ripresa dell’attività imprenditoriale, prevedendo, da un lato, l’introduzione di nuovi modelli di garanzia per quei finanziamenti che siano destinati ad una attività di impresa e, dall’altro, tempi più celeri per il recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali.
Di seguito una sintesi sulle novità introdotte.
a) Pegno mobiliare non possessorio (cfr. art. 1, D.L. 59/2016);
Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire un pegno non possessorio sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa per garantire con la previsione dell’importo massimo garantito i crediti a loro concessi nell’esercizio dell’attività d’impresa. In sostanza, tali beni mobili potranno essere oggetto di pegno senza che sia necessario per la costituzione dello stesso il c.d. spossessamento (i.e. la consegna del bene al creditore pignoratizio): il debitore è espressamente autorizzato a utilizzare, trasformare o alienare i beni gravati da pegno. Per i casi di trasformazione o alienazione del bene è previsto, infatti, il trasferimento automatico del pegno, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione o al corrispettivo della alienazione, senza che ciò comporti costituzione di nuova garanzia.
Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Il pegno si costituisce con l’iscrizione nel registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle Entrate e denominato “Registro dei pegni non possessori”.
b) Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (cfr. art. 2, D.L. 59/2016);
Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca potrà essere garantito dal trasferimento del diritto di proprietà su un bene immobile (appartenente all’imprenditore o ad un terzo) sospensivamente condizionato all’inadempimento del contratto di finanziamento, fermo restando il diritto del proprietario a vedersi riconosciuta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto di proprietà e l’ammontare del debito inadempiuto.
Ai sensi della norma in esame si avrà inadempimento: (i) nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero (ii) nel caso di obbligo di rimborso secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata; infine, (iii) nel caso di obbligo di rimborso senza previsione di restituzione in via rateale, per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
In caso di inadempimento il creditore dovrà notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. Lo stesso 2 | 3 creditore, inoltre, dovrà chiedere al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata del valore, del diritto reale immobiliare oggetto del patto.
In caso ci sia contestazione della stima, il creditore potrà comunque avvalersi degli effetti del patto e l'eventuale fondatezza della contestazione inciderà sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.
c) Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (cfr. art. 3, D.L. 59/2016);
E’ prevista la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni in merito alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione nonché, quando pubblicati dal debitore, ai piani di risanamento.
Tale registro, accessibile dalla Banca d'Italia, sarà diviso in due sezioni: (i) una sezione ad accesso limitato e oneroso, nella quale verranno pubblicati tutti gli atti relativi alle procedure di cui sopra, salve le limitatissime eccezioni individuate dal regolamento attuativo in relazione alle esigenze di riservatezza; (ii) una sezione ad accesso pubblico e gratuito, nella quale verranno pubblicate quelle informazioni richieste dal Regolamento UE 2015/848 (che ha sostituito il Regolamento CE 2000/1346).
L’introduzione di tale registro avrà senz’altro un impatto positivo sul mercato dei crediti deteriorati (c.d. non performing loans), il cui sviluppo richiede necessariamente la possibilità per i soggetti interessati all'acquisto di disporre in tempi brevi e senza costi eccessivi di quelle informazioni fondamentali per poter stimare il valore di tali crediti.
d) Disposizioni in materia di espropriazione forzata (cfr. art. 4, D.L. 59/2016);
Sono state introdotte le seguenti misure volte alla accelerazione della procedura di espropriazione forzata, tramite modifiche al codice di procedura civile:
lett. a) e b): l'inammissibilità dell’opposizione all'esecuzione dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo il caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
lett. b): nuove disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto; ? lett. c); previsione, per il caso in cui la vendita dei beni pignorati sia affidata ad un commissionario, di un numero complessivo degli esperimenti di vendita non superiore a tre;
lett. d): semplificazione dell'iter di liberazione dell'immobile pignorato e 3 | 3 introduzione del diritto degli interessati a presentare l'offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta;
lett. e): al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, la vendita dei beni immobili pignorati avrà luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui al D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, adottato ai sensi dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c.;
lett. f) e g): possibilità di assegnare il bene pignorato a favore di un terzo da nominare nei cinque giorni successivi alla assegnazione; ? lett. h) facoltà per il giudice di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà quando il terzo tentativo di vendita sia andato deserto e non siano state presentate istanze di assegnazione;
lett. i): possibilità per i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati di effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare;
lett. m): obbligo per il giudice di concedere, nel caso in cui il debitore in sede di opposizione contesti solo parzialmente un credito, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestatee).
e) Accesso agli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati (cfr. art. 5, D.L. 59/2016);
Viene prevista la possibilità per il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale di accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti che risultino debitori di procedure concorsuali, ai fini del recupero o della cessione dei crediti anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.
f) Disposizioni in materia fallimentare (cfr. art. 6, D.L. 59/2016);
In materia fallimentare sono state introdotte le seguenti novità:
lett. a): possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica;
lett. b): possibilità per il giudice delegato di stabilire che l'udienza di verifica dei crediti sia svolta in via telematica, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi,
lett. c): possibilità di revocare il curatore per giusta causa quando, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, non venga rispettato l’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle medesime;
lett, d) e e): possibilità di svolgere in via telematica l'adunanza dei creditori.
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