Contenzioso

Improponibile in sede ordinaria la riconvenzionale di accertamento credito verso il fallimento

Qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale di accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 93 e ss. Legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, ferma restando la competenza del giudice ordinario per la decisione sulla domanda formulata dal fallito verso il suo debitore.

Trib. di Savona, 3 novembre 2015


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