La dichiarazione di incompetenza territoriale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
L'articolo affronta alcuni temi (ancora) irrisolti con riferimento al provvedimento con cui il giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo debba dichiarare la propria incompetenza territoriale. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza - anche più recente - sia di merito che di legittimità si sono dimostrate divise in merito alla forma che detto provvedimento dovrebbe avere e al contenuto dello stesso: dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto e revoca dello stesso; riassunzione del procedimento di opposizione innanzi al giudice ritenuto competente; liquidazione delle spese di lite della fase di opposizione.
Ai sensi dell'art. 279 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, «il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza» e «in tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa».
Secondo la lettera della norma, dunque, il provvedimento che definisce il giudizio pronunciando unicamente sulla incompetenza del giudice adito deve avere, senza alcun dubbio, la forma dell'ordinanza.
Tale chiaro disposto normativo, calato nella cornice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, suscita non poche difficoltà interpretative.
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