Stop alla presunzione di responsabilita' dei vertici societari: la Cassazione apre ad un serio accertamento del dolo
Il giudice di legittimità, con pronuncia datata settembre 2016, riabilita il significato dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 nella parte in cui, incriminando la presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante fatturazione, richiede la consapevolezza del sottoscrittore, sotto forma di dolo, in ordine alla fraudolenza della condotta dichiarativa. La dignità del profilo soggettivo, nella prassi giurisprudenziale, era stata degradata a puro simulacro formale, ritenendo congiuntamente sufficienti, ai fini del riconoscimento di una penale responsabilità, l'assunzione di un ruolo apicale – meglio precisato all'art. 1 lett. e) d.lgs. 74/2000 – e il conseguente obbligo di controllo in forza del quale chi sta al vertice non poteva non essere a conoscenza della violazione della normativa tributaria; si utilizzava quindi il ricorso ad una forma dilatata di dolo eventuale per nascondere una responsabilità presunta che, in certi casi, denotava i connotati tipici di una responsabilità di tipo oggettivo.
La Cassazione, terza Sezione penale, 19 settembre 2016, n. 38717, ribalta questa tendenza restituendo valore all'iter di accertamento del dolo in capo al giudice di merito che, in concreto e caso per caso, è tenuto a verificare la specifica presenza della rappresentazione e volizione della condotta del soggetto agente, volta
all'evasione fiscale. Si evidenzia che, non a torto, parte della dottrina riconduce il tema del dolo specificofine dell'evasione fiscale presente nella disposizione in esame, nell'ambito dell'analisi della condotta, sebbene assuma la veste di elemento “soggettivo”, concernendo la natura teleologica della condotta e non la rappresentazione/volizione della stessa (PADOVANI).
È proprio nel solco di questa complessa attività di dimostrazione che si inserisce la nuova proposta di agevolare la ricostruzione del giudice ed, in ottica anticipata, di tutelare i soggetti che rivestono una posizione di management aziendale nelle grosse realtà imprenditoriali – a volte perfino solcate dalla transnazionalità – attraverso il ricorso ad un sistema di prevenzione e controllo di gestione del rischio fiscale evocativo del modello di organizzazione e gestione per l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.
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