L’emissione di fatture per la vendita di beni già ceduti integra il reato di frode fiscale

Con sentenza n. 24130, depositata in data 1.07.25, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di frode fiscale derivante dagli artt. 2 e 8 D.Lgs.74/00 a fronte dell’emissione di fatture relative alla vendita di beni già ceduti in precedenza ad altri soggetti.

Non ritenendo, sulla base degli elementi emersi nel corso del giudizio, che i beni oggetto delle fatture contestate potessero essere ancora nella disponibilità del venditore né alla data di emissione della fattura né successivamente - risultando al contrario vendute in epoca ben anteriore - la Corte ha valutato che tali operazioni avessero natura fittizia e dunque fossero volte alla creazione di una situazione diffe¬rente da quella reale e, nello specifico, alla dichiarazione di un imponibile inferiore a quello effettivo e così a una riduzione dell’imposta dovuta.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte, confermando la responsabilità degli imputati, ha affermato il presente principio di diritto: “L’emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettiva esistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, integra il reato di frode fiscale ex artt. 2 ed 8 D.Lgs. 74/00, attesa l’inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture, essendo queste ultime unicamente destinate a creare un’apparente legittimazione fiscale per ridurre fraudolentemente l’imponibile.”

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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di settembre 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa

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