Regime CFC: imputazione dei redditi al socio residente al momento del conseguimento
Con la sentenza n. 18025/25, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della CFC rule (art. 167 TUIR), i redditi prodotti da una società estera devono essere imputati al socio residente solo se quest’ultimo deteneva il controllo della partecipata nel periodo in cui il reddito è stato realizzato. Il caso in esame riguardava una società italiana che nel 2011 aveva acquisito il controllo di una società residente a Singapore.
L’Agenzia delle Entrate contestava alla società italiana la mancata imputazione per trasparenza di utili distribuiti dalla controllata nel 2014, ma formatisi prima del 2011. La società ricorrente sosteneva l’irrilevanza di tali redditi nell’ambito del regime CFC, in quanto prodotti prima dell’acquisizione del controllo.
La Cassazione ha accolto il ricorso della società, affermando che il requisito del controllo deve sussistere nel momento in cui i redditi sono prodotti. La decisione ribadisce la natura antielusiva della CFC rule, volta a impedire la delocalizzazione dei redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.
Il meccanismo della trasparenza, simile a quello previsto per le società di persone, garantisce l’imposizione immediata dei redditi esteri, indipendentemente dalla distribuzione dei dividendi. Pertanto, la sentenza rafforza i principi di equità fiscale e trasparenza, confermando l’efficacia della disciplina CFC nel contrasto all’elusione.
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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di settembre 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale
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