Finanziamento soci “in conto capitale” ovvero “a titolo di mutuo”

Il Tribunale di Roma sez. spec. Impresa, con la sentenza n. 1295 del 26/01/2023, ha ribadito che l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire (i) a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure (ii) a titolo di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, bensì a confluire in un’apposita riserva “in conto capitale” (Cassazione, sentenza n.24861 del 09/12/2015).

La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, è legata alla volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cassazione, sentenza n.7471 del 23/03/2017).

 

Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Corporate M&A, a cui si rimanda per il testo integrale.

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