Green Claim e rischi legali: la nuova Direttiva UE Greenwashing

Dalla moda al tessile, dall’alimentare alla cosmesi, all’arredamento, dall’automotive alla tecnologia, attenzione all’uso di Green Claim: l’AGCM, così come l’Autorità Giudiziaria Italiana e l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria possono, ciascuna nelle proprie competenze e poteri, accertare e valutare se marchi, segni distintivi, claim, pubblicità, etichettature ed ogni forma di comunicazione commerciale presentino contenuti decettivi e integrino condotte scorrette con riferimento alla ecosostenibilità.

La Direttiva Greenwashing UE 2004/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (GU L, 2024/825 del 6.3.2024) contiene le seguenti novità:

  • VIETATE le dichiarazioni ambientali generiche e altre informazioni fuorvianti sui prodotti - come "rispettoso dell'ambiente", “rispettoso degli animali”, “verde”, "naturale", "biodegradabile", "a impatto climatico zero" o "eco" se non supportate da prove;
  • VIETATE le dichiarazioni che suggeriscono un impatto sull'ambiente neutro, ridotto o positivo in virtù della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni;
  • AUTORIZZATI solo i marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche;
  • NECESSARIE informazioni sulla garanzia più visibili e nuovo marchio di estensione della garanzia.

La nuova Direttiva sarà recepita dagli Stati Membri entro il 27 Marzo 2026: entro tale data gli Stati Membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano le disposizioni a decorrere dal 27 settembre 2026.

Nel frattempo, però, si ricorda che la normativa nazionale già persegue l'utilizzo illecito di Green Claim in casi di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e comparativa illecita tra imprese, pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori, nonché il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale dello IAP, grazie anche alla specifica previsione dell’art. 12 –  rubricato Tutela dell’ambiente naturale – censura pubblicità non conformi alle regole del Codice. 

Recente casistica AGCM e IAP dimostra, infatti, una significativa attenzione alla fattispecie a tutela dei consumatori e delle imprese concorrenti.

Nel contesto ESG e della sostenibilità è sempre più importante la comunicazione aziendale responsabile, etica, veritiera, corretta per scongiurare il rischio di ingenti sanzioni da parte di AGCM, provvedimenti cautelari da parte dell’Autorità Giudiziaria, e censure di pubblicità irrogate dallo IAP.