Dopo la cancellazione della società i soci sono responsabili anche delle sanzioni
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 23341 depositata il 29 agosto 2024 ha stabilito che il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495 c.c. presenta una contiguità solo di tipo linguistico e non sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate dal secondo libro del codice civile. Con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 8 del d.lgs. 472/1997, non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come “casi simili”.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.
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