L’avviso di accertamento è impugnabile soltanto dal destinatario della pretesa impositiva
Con la recente sentenza n. 12864 depositata il 14 maggio 2025 la Cassazione definisce, dando seguito ad un recente orientamento, i soggetti legittimati ad impugnare un atto impositivo. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto. Una decisione che può suscitare delle perplessità se conseguono delle responsabilità non tributarie per la persona fisica.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.
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