I Soci di una società semplice, amministratori con poteri di firma disgiunta, sono tutti Datori di Lavoro di fatto e di diritto

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, del 12.02.2026, n. 7563, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i Giudici di legittimità hanno statuito che “ciascuno dei soci di una società semplice, cui è attribuita l’amministrazione disgiunta a norma degli artt. 2257, 2261 e 2266 cod. civ., assume la qualità di datore di lavoro, non potendosi configurare, rispetto a tali compagini sociali, la delega gestoria prevista, ex art. 2381 cod. civ., per le società per azioni o per strutture societarie complesse”.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio 231, a cui si rimanda per il testo integrale.

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