Il datore di lavoro può essere responsabile per la condotta tipica del caporale?

La Corte di Cassazione, nell’ambito di un ricorso presentato avverso una misura cautelare reale, è stata chiamata a valutare se l’imprenditore può essere responsabile non solo della condotta di impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento, ma anche della condotta di reclutamento propria del c.d. caporale disciplinata dall’art. 603bis co. 1 n. 1 c.p. Ad opinione del ricorrente, l’unica condotta addebitabile al datore di Lavoro è lo sfruttamento di manodopera previsto dall’art. 603bis co. 1 n. 2 c.p. e non invece il reclutamento dei lavoratori presso il Centro di accoglienza, condotta rimproverabile invece al caporale. Gli Ermellini, con la sentenza n. 37223 depositata il 10.10.24, ripercorrendo le motivazioni addotte dai giudici investiti del procedimento cautelare reale hanno affermato che il datore di Lavoro può astrattamente essere responsabile anche della condotta tipica del caporale, confermando di conseguenza i precedenti orientamenti giurisprudenziali che ammettevano il concorso di persone nel reato di cui all’art. 603bis co. 1 n. 1 c.p.

 

Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di novembre 2024 di AHK Italien dal nostro Dipartimento di Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa.

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