Istruzioni dell’agenzia delle entrate relative alla residenza fiscale delle persone giuridiche
Con la circolare 20/24, l’Agenzia ha fornito istruzioni operative in merito ai nuovi criteri di radicamento della residenza fiscale in Italia. In seguito alle modifiche introdotte al co. 3 degli artt. 5 e 73 TUIR, si considerano ora residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato: la sede legale; la sede di direzione effettiva; la gestione ordinaria in via principale (in sostituzione ai precedenti criteri di “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale”). Con riferimento alla sede di direzione effettiva, da intendersi quale “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”, l’Agenzia ha confermato l’irrilevanza delle decisioni assunte dai soci di carattere non gestorio. Quanto al requisito della gestione ordinaria in via principale, intesa come “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”, la circolare ha chiarito che lo stesso debba intendersi come il luogo in cui si esplicano gli adempimenti relativi all’ordinaria amministrazione della società, valutata nel suo complesso. L’intento di tale ultima specifica normativa è di distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collocamento della stabile organizzazione.
Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di novembre 2024 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.
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