Il quid novi ex art. 47, u.c., CCII

Con Decreto del 12 febbraio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato inammissibile la (terza) domanda di ammissione al concordato preventivo di una società (la Debitrice o la Ricorrente), priva di sufficienti elementi novativi e in discontinuità rispetto alle precedenti. Infatti, con ricorso depositato il 4 luglio 2024, la Debitrice ha domandato, ex artt. 40 e 44 CCII, l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito del piano e della (prima) proposta di concordato preventivo, cui ha fatto seguito il provvedimento di concessione dei termini, prorogati sino al 4 novembre 2024.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.

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