Diritto del lavoro

Illegittimo il licenziamento del dirigente per fatti emersi dall'istruttoria ma non contestati

Con la sentenza n. 7426 del 26 marzo 2018, la Suprema Corte ha stabilito che, se idonei ad incidere sul vincolo fiduciario, i comportamenti e gli atti di gestione posti in essere in qualità di amministratore di una società controllata possono portare al licenziamento del dirigente, purché siano in ogni caso oggetto di preventiva contestazione disciplinare, in conformità con le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, L. n. 300/1970.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, le garanzie dettate dall’art. 7, co. 2 e 3, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente o colpevole, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti.

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