Imponibilità all’esame dei giudici europei
Rush finale per la decisione della Corte di giustizia Ue sulla non imponibilità Iva. Sulle cessioni intra comunitarie l’avvocato generale della Corte del Lussemburgo è, infatti, tornato a ribadire il diritto alla non imponibilità Iva anche in assenza di alcuni requisiti formali (causa C-24/15). Ora la parola passa ai giudici e la sentenza sarà depositata il 20 ottobre.
Su questo tema la Cassazione già dall’anno scorso si è allineata alla posizione dei giudici comunitari riconoscendo il diritto alla non imponibilità Iva anche se in fattura manca - o è scritto erroneamente - il numero di identificazione del cessionario - requisito formale - (sentenza 19368/2015; ordinanza 17254 del 2014; sentenza 20575/2011).
La Suprema corte ha superato così quanto concluso in precedenza (sentenze 3167 del 2012 e 20575 del 2011) e previsto dall’articolo 50 del Dl 331/93, nonché dalla risoluzione 25/E/97 e dalla circolare 23/E/99.
Il principio di neutralità fiscale esige, infatti, che la non imponibilità Iva sia accordata se i requisiti sostanziali sono rispettati, anche se alcuni requisiti formali sono stati omessi dai soggetti passivi; a conclusioni diverse si potrebbe addivenire solo se la violazione dei requisiti formali avesse l’effetto di impedire la dimostrazione che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti e sempreché il fornitore dei beni non abbia partecipato intenzionalmente a una
frode (sentenza C-273/11 del 2012).
Benché, quindi, il numero di identificazione Iva fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo da parte delle amministrazioni fiscali delle operazioni intra-Ue, si tratta pur sempre di un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto alla non imponibilità Iva qualora si dimostri che i beni oggetto della cessione sono stati spediti o trasportati in un altro Stato membro a destinazione di un soggetto passivo d’imposta che può disporre degli stessi come proprietario.
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