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Costi black list, omessa separata indicazione: violazioni pregresse ancora sanzionabili

Obbligo di separata indicazione dei costi black list in dichiarazione: le sanzioni continuano a trovare applicazione per le violazioni commesse in relazione ai periodi d’imposta precedenti. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 39/E del 2016, nonostante l’abrogazione della disciplina contenuta nell’art. 110 TUIR - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - trascini con sé anche l’eliminazione dell’obbligo di separata indicazione degli stessi in dichiarazione e, quindi, anche il connesso regime sanzionatorio, quest'ultimo continua a trovare applicazione per le violazioni pregresse.

La normativa relativa alla deducibilità dei costi black list è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2016 ad opera della legge di Stabilità per il 2016.

L’art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR in vigore prima dell’abrogazione prevedeva:

a) fino al periodo d’imposta 2014, la totale indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, a meno che non fosse alternativamente dimostrato che l’impresa estera svolgesse in via prevalente un’effettiva attività commerciale o che l’operazione posta in essere perseguisse un effettivo interesse economico e avesse avuto concreta realizzazione;

b) dal periodo d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015, la deduzione nei limiti del valore normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, con possibilità di dedurre l’eventuale eccedenza di costo, nel caso in cui lo stesso fosse superiore al valore normale, ma a condizione che si dimostrasse che l’operazione posta in essere perseguisse un effettivo interesse economico e avesse avuto concreta realizzazione.

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