Infortuni sul lavoro. L'indicazione del rischio salva il "Responsabile servizio prevenzione" dalla responsabilità penale?
La Corte di Cassazione ha affermato che: “non è configurabile la responsabilità penale in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione antinfortunistica ex art. 590, comma 2, c.p. e aggravato ex art. 61, comma 3, c.p., qualora questi abbia diligentemente valutato e, conseguentemente segnalato, tramite un documento di valutazione rischi (D.V.R.) completo e idoneo, i fattori di rischio presenti in azienda, con ciò adempiendo all'obbligo, sullo stesso gravante in forza della posizione di garante ascrittagli di impedire l'evento (Ipotesi in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di proscioglimento dal reato di cui all'art. 590, comma 2, c.p. emessa in favore del R.S.P.P., il quale aveva segnalato tramite D.V.R. un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse presenti in azienda, aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge)”.
Il caso riguarda un infortunio sul lavoro avvenuto in un'azienda sita nei pressi di Bolzano, a seguito del quale un lavoratore, nell'utilizzare una macchina piegatrice orizzontale idraulica in assenza di idonei dispositivi di protezione, ha riportato una lesione personale consistente nella subamputazione di un dito della mano sinistra con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo pari a 90 giorni.
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