L’AGCM avvia un’istruttoria per presunto cartello nel settore dei cavi di rame a bassa tensione
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, per accertare una possibile violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta intese e pratiche concordate restrittive della concorrenza.
Secondo il provvedimento deliberato il 3 dicembre 2024, l’indagine coinvolge alcuni dei principali produttori italiani di cavi in rame a bassa tensione standard, senza alogeni (LSOH, Low Smoke Zero Halogen – cavi che in caso di incendio producono una quantità limitata di fumi e gas tossici) e schermati, destinati al trasporto di energia elettrica per applicazioni residenziali e industriali, con accuse di:
- Allineamento dei prezzi di listino applicati ai distributori, in alcuni casi utilizzando un “prezzo unico di base” per la successiva determinazione degli sconti;
- Utilizzo, a partire dal 2008, di un meccanismo comune (c.d. “Sistema di Vendita”) per calcolare la componente del prezzo legata al costo del rame, la principale voce di costo del prodotto (circa il 50% del valore totale);
- Coordinamento delle condizioni accessorie di vendita, come termini di pagamento, sovrapprezzi per imballaggi personalizzati e penali per l’annullamento degli ordini.
Il procedimento si basa su una domanda di clemenza presentata nel 2023 da uno dei soggetti coinvolti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2003, e successivamente integrata con ulteriori dettagli. Le condotte, in corso dal 2005, sarebbero avvenute anche nell’ambito dell’associazione di categoria ANIE AICE, che rappresenta le principali aziende del settore e che avrebbe contribuito alla definizione delle modalità di coordinamento.
Il contesto normativo e di mercato
Il mercato italiano dei cavi di rame a bassa tensione, con un valore stimato di 1,7 miliardi di euro, è altamente regolamentato. La standardizzazione del prodotto, anche in base a normative europee come il Regolamento UE n. 305/2011 e la Direttiva n. 2014/35/UE, garantisce elevati requisiti di sicurezza ma potrebbe favorire pratiche collaborative tra i pochi operatori che dominano il mercato: si stima che i primi quattro coprano circa il 70% delle vendite.
Le presunte intese avrebbero potuto falsare le dinamiche concorrenziali, riducendo la pressione sui prezzi in un settore che coinvolge distributori specializzati e tecnici-installatori. La normativa europea vieta queste pratiche, come indicato dall’articolo 101 TFUE e dalla Comunicazione della Commissione 2004/C101/07 sul concetto di pregiudizio al commercio intra-UE.
Fasi e sviluppi
L’istruttoria, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026, prevede per le parti coinvolte un termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento per esercitare il diritto di audizione. Gli atti del procedimento sono disponibili presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing dell’AGCM.
La rilevanza del caso
Questo procedimento mette in evidenza l’importanza per le imprese di monitorare attentamente le proprie pratiche commerciali, specialmente in settori regolamentati dove le dinamiche concorrenziali sono particolarmente delicate.
Valutare il proprio posizionamento nel mercato e verificare eventuali rischi di coinvolgimento in dinamiche associative o commerciali non conformi è fondamentale.
Prepararsi per l’eventualità di collaborare con l’AGCM o difendersi nel corso dell’istruttoria è un passaggio chiave per tutelare la propria posizione.
Per consultare il Provvedimento AGCM: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I873_avvio.pdf