L'ex coniuge beneficia dell’agevolazione "prima casa" se acquista una nuova abitazione

In tema di agevolazioni "prima casa", il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un'altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all'art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l'immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all'ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne. 

La questione esaminata, per quanto specifica, è suscettibile di interessare un'ampia platea di destinatari. Si tratta, infatti, di stabilire se il coniuge separato o divorziato, o il partner di una coppia di fatto, non assegnatario ma proprietario o comproprietario con l'altro della ex casa familiare, possa accedere all'agevolazione “prima casa” sul nuovo acquisto immobiliare, oppure - in ragione del permanere della titolarità (formale) sull'ex casa familiare – questa possibilità gli sia preclusa. 
 

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