Diritto di famiglia

L'ex coniuge resta Presidente del Cda anche se privo della maggioranza azionaria

In sede di separazione personale, H.S. e I.D. provvedevano alla suddivisione dei beni compresi nella comunione, attribuendo le partecipazioni azionarie nella società C.M.C. S.p.A. come segue: al primo una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, alla seconda il 45% del capitale sociale medesimo. Inoltre, nell'ambito degli accordi in sede di separazione, veniva siglato dai coniugi un patto parasociale, avente durata quinquennale, “accessorio” al decreto di omologa della separazione personale, con il quale i coniugi regolavano la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dei sindaci della società, lasciando a H.S. la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Il patto parasociale statuiva altresì che il venir meno agli accordi assunti avrebbe esposto la parte inadempiente al pagamento di una penale pari a euro 500.000, facendo salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Successivamente, I.D. adiva il Tribunale di Trieste per accertare la nullità del suddetto patto per sopravvenuta immeritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. ovvero per illiceità degli interessi sottostanti ovvero per violazione dell'art. 2380-bis c.c., dal momento che un recente aumento del capitale sociale l'aveva portata a sottoscrivere anche parte delle azioni rimaste inoptate dall'ex marito in tale sede, arrivando a detenere una quota pari al 97,3% del capitale sociale di C.M.C. S.p.A. In via subordinata, l'attrice chiedeva la risoluzione del patto per eccessiva onerosità sopravvenuta, o l'eventuale diritto di recedere per giusta causa, e la conseguente modifica delle condizioni di separazione.

La Corte di Cassazione ha al riguardo affermato che “è valido il patto parasociale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione consensuale, con cui si attribuisce la presidenza del consiglio di amministrazione della S.p.a. a uno dei due, titolare del 50% delle azioni, benché, dopo l'aumento di capitale, detto parasocio si ritrovi con il solo 2,5% delle partecipazioni e l'altro con il 97,30%, dovendosi ritenere che il patto parasociale trovi la sua causa concreta in una complessa fattispecie, più ampia rispetto all'assetto proprietario della società, costituito dall'accordo di separazione, con scioglimento della comunione legale e divisione del compendio”.

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