Diritto penale dell’economia e dell’impresa

La corruzione dell'arbitro: un ingiustificato vuoto di tutela penale

Con il decreto di archiviazione in commento il giudice si interroga se sia configurabile o meno, in capo all’arbitro, la responsabilità penale per i delitti di corruzione o di corruzione in atti giudiziari, anche alla luce del novellato art. 813, comma 2, c.p.c. secondo il quale “agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio”.

L’organo giudicante, dopo avere analizzato l’evoluzione giurisprudenziale della disciplina dell’arbitrato, risponde negativamente al quesito affermando che dal momento che la corruzione configura un’ipotesi di reato c.d. proprio, per il quale la qualifica soggettiva dell’agente assurge ad elemento costitutivo del reato, è inevitabile affermare che l’arbitro non risponde del reato in questione.

Ne discende un vuoto di tutela penale e si sottolinea la rilevanza della questione dal momento che per effetto della riforma del processo civile ad opera del d.l. 132/2014 è stata introdotta la possibilità di trasferire in sede arbitrale anche le cause civili pendenti dinanzi al Tribunale o alla Corte d’appello che possono avere ad oggetto questioni economiche di rilevante importo.

La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati de Il Penalista - Giuffrè, per maggiori informazioni clicca 
qui.