Split payment: gli elenchi definitivi mandano in soffitta l’autocertificazione
Con la pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti destinatari dello split payment va in soffitta l’autocertificazione che - a richiesta dei cedenti o prestatori - i cessionari o i committenti devono rilasciare per attestare la loro riconducibilità tra i soggetti ai quali si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti. È quanto emerge dal D.M. 9 gennaio 2018 e dai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 2017, in cui si legge che l’eventuale attestazione resa dalla Pubblica amministrazione o da una sua società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli elenchi. L’eventuale rilascio di un’attestazione in contrasto con quanto contenuto negli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici.
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