Diritto penale dell’economia e dell’impresa

La dichiarazione fiscale integrativa può essere fraudolenta?

La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante, agli effetti della configurabilità del reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 d.lgs. 74/2000, la presentazione della c.d. dichiarazione integrativa, successiva a quella annuale, anche qualora quest’ultima indichi un fatturato tale da superare le soglie di punibilità stabilite dalla norma.

L’accezione “annuale” – a giudizio della Corte di Cassazione – esclude qualunque altro tipo di dichiarazione e delimita l’ambito applicativo della fattispecie penale in questione sia sotto il profilo della condotta perpetrata, sia con riferimento al momento consumativo del reato.

La norma in esame, infatti, prevede espressamente, tra gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione infedele, la condotta materiale della formazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto in tutto o in parte non veritiera. A tal proposito, il riferimento all’annualità – a differenza di altre fattispecie (artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000) – nell’ambito della disposizione in esame resta immutato anche a seguito della recente riforma dei reati tributari (L. 158/2015).

Il Legislatore del 2015, dunque, non ha modificato l’intelaiatura della norma e ha lasciato l’ambito di rilevanza penale circoscritto alla sola dichiarazione annuale decettiva.

Inoltre, quanto al momento consumativo, la Suprema Corte afferma che il reato di dichiarazione infedele è un reato istantaneo e, pertanto, si intende perfezionato con la realizzazione in un solo ed unico momento della condotta criminosa, ossia la presentazione della dichiarazione annuale infedele, momento dal quale, peraltro, decorre il dies a quo ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato.


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