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LBO: no all’elusione se cambiano i soci

(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano, Sez. XXXVIII, Pres. Labruna, Est. Di Mario - Sent. n. 3985 del 3 maggio 2016, dep. il 6 luglio 2016)


Accertamento - Disposizioni antielusive - Operazione di leveraged buy out - Mutamento della compagine

sociale - Operazione elusiva - Esclusione

Non e`elusiva l’operazione di Leveraged Buy Out (LBO) se a seguito della stessa cambia la compagine sociale. (Oggetto della controversia: avviso di accertamento IRES)

Svolgimento del processo

La societa` ha proposto ricorso in primo grado avverso l’avviso di accertamento n. ... con il quale l’Ufficio ha disconosciuto ai fini IRES la deducibilita` fiscale degli interessi passivi e degli oneri accessori derivanti dal finanziamento erogato dal pool di banche nella operazione di Merger Leveraged Buy Out (di seguito breviter, MLBO), ovvero di acquisizione con indebitamento ai fini dell’applicazione della normativa antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente maggiore imposta accertata pari ad euro .... Secondo l’Ufficio si tratterebbe di una operazione diretta a precostituire componenti negativi di reddito in capo all’incorporante (newco), successivamente fusa per incorporazione inversa in .... Contro il suddetto accertamento la societa` proponeva ricorso in primo grado contestando, in buona sostanza, l’esistenza di vantaggi fiscali indebiti e la finalita` elusiva dell’operazione di MLBO, entrambi richiesti dalla normativa antielusiva racchiusa nell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, ad avviso della societa` , l’assenza di finalita` elusiva dell’operazione di MLBO sarebbe stata riconosciuta dalla Direzione Centrale con provvedimento prot. n. ... nonche´ dal diritto giurisprudenziale vivente.


In via subordinata, la societa` ha chiesto la non applicazione delle sanzioni per oggettiva incertezza della normativa tributaria, ai sensi degli artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, del D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, della Legge n. 212/2000. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per i seguenti
motivi:

a) in analogia con la sentenza n. ... della Commissione tributaria provinciale di Milano l’operazione di MLBO non e` stata posta in essere per finalita` di risparmio fiscale bensi` appare piuttosto ispirata da precise logiche economico finanziaria tanto e` vero che nel periodo d’imposta successiva la societa` come si e` gia` visto ha avuto riconosciuta la disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis comma ottavo del D.P.R. n. 600/1973 della disciplina antielusiva e dunque l’assenza di un fine elusivo in essa operazione;

b) la suddetta sentenza ha accertato l’inesistenza di oneri finanziari riferibili all’operazione di MLBO in quanto “tra la fine del ... e la meta` del ... sono state integralmente rimborsate le linee di finanziamento riferibili all’operazione MLBO del ... e pertanto nell’esercizio ... (chiuso al ...) nessun onere finanziario, od altra componente negative di reddito correlate ai finanziamenti relativi all’operazione MLBO del ... risulta essere stato abilitato al conto economico della societa` e, per l’effetto, dedotto in sede di determinazione del reddito imponibile”;

c) la domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni va accolta per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma fiscale.

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