Le novita’ del CCNL dirigenti - settore terziario
Il 21 luglio u.s. è stato siglato tra Manageritalia e Confcommercio il nuovo testo del CCNL per i Dirigenti di Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
L’accordo, in adesione alle linee guida già tracciate dalla recente riforma del lavoro (che ha previsto in particolare per le nuove assunzioni il c.d. regime a tutele crescenti), ha modificato in modo rilevante la disciplina in tema di risoluzione del rapporto di lavoro.
Come già accaduto in occasione del rinnovo del CCNL Dirigenti Industria, il nuovo CCNL ha stabilito tutele economiche decisamente più “leggere” in favore dei dirigenti licenziati.
Le modifiche riguardano sia i termini del preavviso di licenziamento, che la determinazione delle indennità risarcitorie dovute in caso di recesso ingiustificato. Le nuove regole si applicano ai licenziamenti comminati dal 1° settembre 2016.
I criteri di definizione delle mensilità del preavviso variano in relazione all’anzianità del servizio prestato dal lavoratore in azienda (in qualsiasi qualifica / ruolo, anche non dirigenziale) e sono pari a:
- 6 mesi: fino a 4 anni di servizio
- 8 mesi: oltre 4 e fino a 10 anni di servizio
- 10 mesi: oltre 10 e fino a 15 anni di servizio
- 12 mesi: oltre 15 anni di servizio.
Vi è quindi un disallineamento rispetto al precedente testo contrattuale, che prevedeva ad esempio che per beneficiare di 12 mesi di preavviso fossero sufficienti soltanto 12 anni di anzianità.
Viene parimenti ridotta (art. 34) l’indennità supplementare (ovvero l’indennità che l’azienda è tenuta a pagare nelle ipotesi di licenziamento ritenuto privo di giustificatezza), che prima era liquidata a discrezione del Giudice fino ad un massimo di 18 mensilità, nei seguenti termini fissi:
- da 4 a 8 mensilità per rapporti fino a 4 anni di anzianità
- da 6 a 12 mensilità per rapporti fino a 6 anni di anzianità
- da 8 a 14 mensilità per rapporti fino a 10 anni di anzianità
- da 10 a 16 mensilità per rapporti fino a 15 anni di anzianità
- da 12 a 18 mensilità quando si superano i 15 anni di anzianità
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda in tale qualifica superiore a 12 anni (nel precedente testo erano soltanto 10), l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità, per coloro che hanno una età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità, per coloro che hanno una età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità, per coloro che hanno una età anagrafica superiore a 61 anni.
E’ stato infine precisato (sempre sub art. 34) che i criteri di calcolo dell’indennità risarcitoria vengono determinati sull’ultima retribuzione mensile lorda, comprensiva:
- del valore convenzionale imponibile dell’eventuale retribuzione in natura (fringe benefits);
- dei ratei delle mensilità supplementari (13ma e 14ma);
- dell’eventuale retribuzione variabile, come media degli emolumenti corrisposti nei 36 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio prestato;
- degli effetti sul trattamento di fine rapporto.
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