Cessioni di aree al Comune "a scomputo" e imponibilità IVA: la Corte di cassazione conferma l’inesistenza di un rapporto "sinallagmatico"
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione 31 maggio 2016, n. 11344, una società, in forza della convenzione stipulata con il Comune, si era obbligata a cedere gratuitamente aree edificabili e a realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione, a fronte del rilascio da parte del Comune della concessione edilizia su terreni di proprietà della stessa.
La cessione avveniva nell’ambito di una convenzione urbanistica stipulata ai sensi della legge regionale, per l’attuazione di Programma Integrato di Intervento; ciò in adempimento dell’obbligo imposto dalla legge regionale di dotare l’insediamento di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico secondo gli standard urbanistici. La cessione non veniva assoggettata dal contribuente ad IVA ed era oggetto di contestazione e ripresa a tassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione – accogliendo il ricorso del contribuente – cassava la sentenza della Commissione tributaria regionale, disconoscendo alla cessione la natura di controprestazione a titolo oneroso e, come tale, escludendola dal campo di applicazione dell’IVA. Ciò in quanto era possibile identificare un rapporto sinallagmatico tra la cessione posta in essere dalla società e il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, alla stregua dei principi fondamentali in materia IVA, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Per cogliere l’effettiva portata della sentenza della Corte di Cassazione è necessario identificare la natura giuridica della convenzione di lottizzazione e degli oneri di urbanizzazione, nonché il regime IVA applicabile alle attività realizzate a scomputo di questi ultimi.
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