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Il punto sull’azione revocatoria degli atti estintivi di debiti con assegni post-datati

Con riguardo all’assegno bancario il pagamento contemplato dall’art. 67, 2° comma, Legge Fallimentare deve essere riferito alla data dell’effettivo incasso, trattandosi del momento in cui si verifica l’estinzione dell’obbligazione, mentre la consegna del titolo rileva come mera promessa di pagamento.

Il concetto di “termini d’uso” fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti, normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire “termini d’uso” prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate tra le parti all’inizio del rapporto negoziale.

In particolare, i pagamenti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute della parti, in forme diverse da quelle pattuite, oltre che in condizioni peculiari, sono tali da non poter essere considerate d’uso: deve dunque essere esclusa l’operatività della causa di esonero prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), Legge Fallimentare.

L’obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l’atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale.

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