Diritto di famiglia
Legge Cirinnà - Le prime unioni civili entro ferragosto. Parere positivo da Consiglio di Stato al decreto che dà attuazione alla legge sulle unioni civili
Il 21 luglio il Consiglio di Stato ha espresso il parere favorevole al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”.
Il Decreto si compone di 10 articoli.
- Art. 1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile) – richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso. È esclusa da parte del Consiglio di Stato la possibilità di una “obiezione di coscienza”, da parte dell’ufficiale di stato civile.
- Art. 2 (Verifiche) – la richiesta deve contenere, per ciascuna parte: dati anagrafici dei richiedenti, l’indicazione del regime patrimoniale, il luogo di residenza e l'insussistenza delle cause impeditive (matrimonio o unione civile, interdizione per infermità di mente, parentela affinità o adozione; condanna definitiva per omicidio consumato o tentato).
- Art. 3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile) – della richiesta l’ufficiale di stato civile redige immediatamente processo verbale e lo sottoscrive unitamente alle parti che invita a comparire di fronte a se´ in una data successiva, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.
- Art. 4 (Scelta del cognome comune) – mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre il cognome comune al proprio facendone dichiarazione all’ufficiale giudiziario.
- Art. 5 (Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei due coniugi) - prescrive che l’unione civile si costituisce automaticamente tra i coniugi se, dopo la rettificazione di sesso di uno di loro, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili.
- Art. 6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo tra le parti) - disciplina lo scioglimento dell’unione per accordo delle parti. Competente è l’ufficiale del comune di residenza di una delle parti, o del comune a cui è iscritta la dichiarazione costitutiva dell’unione, a essere competente per l’accordo di scioglimento.
- Art. 7 (Documento attestante la costituzione dell’unione) - riguarda il documento attestante la costituzione dell’unione, che risulta essere un atto “certificativo”, che indica: i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale, la residenza, i dati anagrafici e di residenza dei testimoni.
- Art. 8 (Trascrizioni e nulla osta) - disciplina le trascrizioni e il nulla osta all’unione civile presentato dallo straniero, stabilendo che sono trascritte negli archivi di stato civile le unioni civili costituite all’estero secondo la legge italiana davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
- Art. 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formale) - riguarda le formule e l’istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.
- Art. 10 (Disposizioni finali) - stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti all’ art. 1, comma 28, l. n. 76/2016.