Licenziamento collettivo in aziende c.d. “multilocalizzate”: il perimetro di selezione dei dipendenti in esubero

In materia di licenziamenti collettivi, la regola generale impone che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga con riferimento all'intero “complesso aziendale” (art. 5, comma 1, l. n. 223/1991). È consentita la limitazione della platea dei licenziabili a un singolo reparto, settore o sede territoriale, ma a condizione che il datore di lavoro, nella comunicazione di avvio della procedura (art. 4, comma 3, l. n. 223/1991), specifichi non solo le ragioni tecnico-produttive che giustificano tale limitazione, ma anche i motivi per cui non sia possibile ricollocare il personale in altre unità produttive, specialmente in presenza di mansioni fungibili. L'omissione di tali indicazioni, volte a garantire un controllo effettivo da parte delle organizzazioni sindacali, comporta l'illegittimità dei licenziamenti per violazione dei criteri di scelta.

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