Diritto di famiglia

Modifiche del fondo patrimoniale fra autonomia dei coniugi e interesse del figlio minore

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere modificato in ogni tempo, purché nel rispetto delle forme previste per la modifica delle convenzioni matrimoniali previste dall'art. 163 c.c.. Tra queste è pacifica l'inclusione dell'ipotesi di scioglimento della convenzione, ossia la cessazione per mutuo consenso dei coniugi senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Nonostante un dettato normativo apparentemente chiaro, la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla concreta applicazione della disciplina, in particolare sollevando diversi dubbi in relazione alla presenza o meno di figli minori, che hanno reso necessaria un'analisi relativa ai limiti dello scioglimento volontario del fondo.

Nel contesto in esame rilevante è stata la pronuncia della Corte di Cassazione dell’8 agosto 2014, n. 17811. dalla lettura della quale appare evidente l'orientamento scelto dalla Suprema Corte, la quale, concentrandosi sulla legittimità dello scioglimento del fondo in presenza di figli minori, ne riconosce l'ammissibilità attribuendo, però, ai figli stessi un ruolo pregnante.

Alla luce dell’attuale panorama è possibile affermare che la giurisprudenza si è assestata nel riconoscere la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per lo scioglimento del fondo patrimoniale in presenza di figli minori, laddove non venga preventivamente accertato da parte del Tribunale la salvaguardia dell'interesse di quest'ultimo. Ciò posto, numerosi risultano gli interrogativi suscitati dalla prassi applicativa in materia, che necessitano di una soluzione da rivenirsi in ogni caso in conformità dei principi generali dettati dalla Cassazione nel 2014.

La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati de Il Familiarista - Giuffrè, per maggiori informazioni clicca qui.