Natura evasiva ed elusiva dell’esterovestizione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 34723/2022, i giudici di legittimità, dopo anni di oscillazioni, hanno assunto una posizione definitiva in merito alla natura della contestazione di esterovestizione.

Quest’ultima, infatti, non ricadrebbe nel perimetro dell’elusione, ma sarebbe da ricondursi ad un fenomeno di evasione, essendo sufficiente l’accertamento della sussistenza di uno dei criteri di collegamento individuati dall’art. 73, c. 3, TUIR; ciò, prescindendo da indagini sull’eventuale costruzione di puro artificio posta in atto dal soggetto accertato.

La pronuncia è di particolare interesse, poiché la Suprema Corte, per la prima volta, si sottopone al confronto con i propri più recenti arresti, informati ad una visione europea del fenomeno. La Cassazione sconfessa la natura elusiva dell’esterovestizione (promanata da un’interpretazione di alcuni principi elaborati dalla Corte di Giustizia europea in tema di abuso della libertà di stabilimento), sul presupposto che la norma interna che individua i presupposti per la residenza delle persone giuridiche non richiede alcun accertamento sulle finalità perseguite dal soggetto passivo. Ciò a prescindere dal fatto che il contribuente sia localizzato in uno Stato membro dell’Unione Europea.

 

L’articolo completo è disponibile sulla Rivista Telematica di Diritto Tributario.