Obblighi RW dei beneficiari di trust opachi non residenti nell’evoluzione della prassi amministrativa: aspetti problematici e questioni aperte

Abstract
Nel saggio, ripercorrendo il percorso evolutivo degli obblighi di monitoraggio fiscale nel caso di trust, e tenendo conto di tutti gli interventi della prassi amministrativa in materia, si analizza la posizione delle varie species di beneficiari “individuati”, “facilmente individuabili” e “non individuati” al cospetto dei predetti obblighi dichiarativi, individuando e prendendo posizione sui principali aspetti problematici e le questioni ancora aperte.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Obblighi RW fino al 2013. - 3. Obblighi RW adecorrere dal 2013 e fino al 2017.- 4. Gli obblighi RW a decorrere dal 2017. - 5. Modalità di compilazione del quadro RW. - 6. Intervento di un intermediario nella
riscossione. - 7. Considerazioni sistematiche. 

1. L’art. 4 D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e le società semplici sono tenuti ad indicare nel c.d. “quadro RW” della propria dichiarazione dei redditi gli «investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia»
Tale obbligo grava sul soggetto possessore dei beni, anche per interposta persona, nonché sui soggetti che hanno poteri di movimentazione, salvo che si tratti di una
mera delega ad operare in esecuzione, ad esempio, di un mandato professionale. E inoltre grava sul soggetto che, a prescindere dal possesso, sia “titolare effettivo” dell’attività ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. L’estensione al titolare effettivo è stata inserita dalla L. n. 97/2013 (c.d. Legge europea
2013); la nozione di titolare effettivo è stata poi modificata ad opera del D.Lgs. n. 90/2017 (“Decreto 2017”), che ha recepito nel nostro ordinamento le disposizioni
della Direttiva UE n. 2015/849, del 20 maggio 2015 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio),modificando alcuni articoli del D.Lgs. n. 231/2007.
Nel prosieguo si procederà alla disamina degli obblighi RW gravanti sul beneficiario italiano di trust opachi non residenti, anche alla luce delle modifiche intervenute nel tempo alla nozione di titolare effettivo. Le considerazioni che saranno svolte dovrebbero in linea di principio applicarsi anche ai beneficiari di fondazioni estere
(cfr. risposta ad interpello n. 9/2022, circ. 23 novembre 2009, n. 49, par. 1.12 e circ. 23 dicembre 2013, n. 38/E).

L'articolo è pubblicato sulla Rivista Telematica di Diritto Tributario.