Legittima l’alternativa tra trattazione camerale e orale nel contenzioso tributario

La Corte Costituzionale ha sancito la conformità delle norme sul processo tributario che prevedono la trattazione in pubblica udienza della controversia solo a fronte di apposita istanza di parte. La subordinazione della pubblicità dell'udienza all'iniziativa dei soggetti costituiti è funzionale a contemperare l'interesse erariale a un contenzioso celere e, quindi, a una pronta riscossione dei tributi con le concrete scelte difensive delle parti.
 

Il caso di specie

Con ordinanza del 7 gennaio 2021, la CTP di Catania ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale relativa ad un presunto contrasto degli artt. 30 c. 1 lett. g) n. 1 L. 413/91, 32 c. 3 e 33 D.Lgs. 546/92 con gli artt. 101, 111 e 136 Cost.. Il combinato disposto delle disposizioni censurate impone che nel processo innanzi alle Commissioni tributarie, in caso di inerzia delle parti costituite, la trattazione della controversia deve avvenire in camera di consiglio.

Ad avviso del giudice rimettente tale sistema risulta incompatibile con il dettato costituzionale. In particolare, sono state denunciate le violazioni:

  • dell'art. 101 Cost. nella parte in cui, consacrando la sovranità popolare quale fondamento della funzione giurisdizionale, implicitamente esprime la regola della pubblicità dei dibattimenti giudiziari. Tale regola dovrebbe considerarsi inderogabile dalle parti, anche in considerazione del carattere indisponibile della pretesa impositiva;
  • dell'art. 111 Cost., in quanto precetto fondamentale in tema di giusto processo. A parere del rimettente gli articoli censurati, condizionando la completezza del contraddittorio, costituiscono un vulnus rispetto ai fini che la norma costituzionale intende perseguire;
  • dell'art. 136 Cost., dal momento che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza C.Cost. 16 febbraio 1989 n. 50, aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39 c. 1 DPR 636/72. Tale norma, nell'impianto regolatore del processo tributario precedente al 1992, escludeva l'applicazione delle norme del codice di procedura civile in tema di pubblicità dell'udienza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie. A giudizio del rimettente il legislatore delegato aveva replicato, nell'art. 33 c. 1 D.Lgs. 546/92, il precetto normativo precedentemente censurato dalla Consulta. Ciò in palese violazione del principio, discendente dall'art. 136 Cost., per cui “la preclusione del giudicato opera nei confronti del legislatore e riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale”.