Consulenza tributaria e tax compliance

"Oltre la crisi: il pagamento dei tributi mediante cessione di beni culturali"

La legge 2 agosto 1982, n.512, al fine di rendere la gestione del patrimonio artistico e culturale meno avulsa (1) rispetto al sistema economico e produttivo del Paese, ha previsto per i contribuenti che dispongono di beni di interesse culturale di poter assolvere all'obbligazione tributaria mediante la loro cessione. Nello specifico, è stata introdotta la possibilità per il contribuente - o, meglio, per il soggetto tenuto al pagamento delle imposte (2) - di estinguere i debiti relativi all'imposta di successione (ex art. 6 della leg­ ge n. 512/1982) e alle imposte dirette (ex art. 7 della medesima legge) mediante pagamento in natura, at­traverso la cessione di beni culturali allo Stato. 

A ta­li finalità rispondono rispettivamente l'art. 42-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.637 - poi trasfuso nell'at­tuale art.39 del  D.Lgs. 31 ottobre 1990,  n.346 ("Te­ sto unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni") - e l'art.28-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito").

Il pagamento dei tributi mediante cessione di be­ni culturali integra una peculiare ipotesi di datio in solutum (3): il contribuente, infatti, propone di estin­guere il proprio debito tributario attraverso una pre­stazione differente rispetto al versamento dell'impo­sta, e l'estinzione è subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.



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