"Oltre la crisi: il pagamento dei tributi mediante cessione di beni culturali"
La legge 2 agosto 1982, n.512, al fine di rendere la gestione del patrimonio artistico e culturale meno avulsa (1) rispetto al sistema economico e produttivo del Paese, ha previsto per i contribuenti che dispongono di beni di interesse culturale di poter assolvere all'obbligazione tributaria mediante la loro cessione. Nello specifico, è stata introdotta la possibilità per il contribuente - o, meglio, per il soggetto tenuto al pagamento delle imposte (2) - di estinguere i debiti relativi all'imposta di successione (ex art. 6 della leg ge n. 512/1982) e alle imposte dirette (ex art. 7 della medesima legge) mediante pagamento in natura, attraverso la cessione di beni culturali allo Stato.
A tali finalità rispondono rispettivamente l'art. 42-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 - poi trasfuso nell'attuale art.39 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.346 ("Te sto unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni") - e l'art.28-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito").
Il pagamento dei tributi mediante cessione di beni culturali integra una peculiare ipotesi di datio in solutum (3): il contribuente, infatti, propone di estinguere il proprio debito tributario attraverso una prestazione differente rispetto al versamento dell'imposta, e l'estinzione è subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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