Residenza in Italia e oggetto principale delle società estere

In base alla legislazione fiscale italiana, possono essere considerati residenti in Italia le società estere aventi, alternativamente, la sede dell’amministrazione o oggetto principale in Italia.

Normalmente, ma non sempre, le società estere che investono in Italia sono amministrate dai soggetti esteri controllanti: dunque la sede dell’amministrazione è localizzata fuori dall’Italia. 

Più problematico è il tema dell’oggetto principale. Da sempre discussa è la possibilità di localizzare in Italia l’oggetto principale di società che, pur aventi sede dell’amministrazione all’estero, detengono prevalentemente beni immobili o partecipazioni in Italia. 
La dottrina e la giurisprudenza sembrano escludere che in tal caso di per sé l’oggetto principale sia in Italia. Alcune conferme in tal senso sembrano rinvenibili anche nella prassi.
Particolari criticità sorgono tuttavia laddove il veicolo estero, pur amministrato fuori dall’Italia, in Italia compia attività significative, come la conclusione di contratti di acquisto di partecipazioni o di immobili, o detenga disponibilità finanziarie. 

Gli Autori tentano -  con riferimento specifico ai veicoli di investimento esteri che a vario titolo compiono operazioni in Italia - di tracciare il perimetro dei casi in cui la residenza fiscale può essere attratta in Italia. 
Il tema si pone frequentemente nella pratica, soprattutto nei casi di veicoli utilizzati per operazioni di acquisizione di società target italiane, la quale costituisce l’unico asset detenuto dalla società estera.